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Condizioni generali di veloporto di Edoardo Piazza
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1. Ordini
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L'ordine impartito verbalmente o via telefono e accettato da veloporto di Edoardo Piazza (detto in seguito veloporto), costituisce un contratto concluso, valido a partire dalla chiamata fino alla consegna dell'oggetto da trasportare. veloporto si riserva il diritto di rifiutare la prestazione di un servizio.
Il mandante, il mittente e il destinatario sono debitori solidali, con l’obbligo del mandante di informare in tal senso il mittente e il destinatario.
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2. Durata della responsabilità
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veloporto si assume la responsabilità dei danni causati nel lasso di tempo tra la presa in consegna presso il mittente e la consegna al destinatario. Il mittente ha l’obbligo di imballare adeguatamente gli oggetti da trasportare.
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3. Limiti di responsabilità
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veloporto si assume la responsabilità di perdita e danni a beni, documenti o pacchi trasportati fino alla concorrenza massima di CHF 1’000 (per ordine globale, tra la presa in consegna presso il mittente e la consegna al destinatario).
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4. Esclusioni di responsabilità
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veloporto non si assume alcuna responsabilità per danni o perdita di oggetti presi in consegna causati dai seguenti eventi:
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danni o perdita di beni trasportati in casse, scatole di cartone o contenitori di cui al momento del ritiro non è stato possibile controllare l’integrità e la quantità del contenuto come indicato dal mittente
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danni causati da imballaggi difettosi o non adeguati
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danni imputabili ad azioni od omissioni del mittente o del destinatario o di altre persone coinvolte nell’operazione
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per causa di forza maggiore
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trasporti di oro, argento, gioielli, gemme preziose, denaro o assegni
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danni elettrici o magnetici, cancellazione o altri danni a dischi magnetici, supporti di qualsiasi tipo di dati elettronici o fotografici
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danni mediati (condizionati dalla presenza o dall’azione di elementi o fattori interposti)
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danni causati a oggetti affidati a partner per l’esecuzione dell’ordine. Il mandante dovrà spedire la richiesta di risarcimento danni direttamente al partner. veloporto non ha l’obbligo d’informare spontaneamente il mandante dell’eventualità che il trasporto venga eseguito con il supporto di un partner
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danni, furto, smarrimento o ritardi nel caso in cui gli oggetti sono affidati a veloporto in attesa di ulteriore consegna (overnight)
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spedizioni a deposito (spedizioni depositate senza firma di ricevuta da parte di chi le prende in consegna)
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danni causati dagli oggetti trasportati a beni terzi. Il mandante è responsabile per tali danni
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5. Inosservanza dei termini di consegna
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veloporto non si assume alcuna responsabilità per richieste di risarcimento danni conseguenti, o per mancati guadagni causati da ritardi o non esecuzione degli ordini.
veloporto può, in via bonale, concedere sconti sulle tariffe di trasporto sulle tratte effettuate da veloporto.
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6. Revoca di ordini
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veloporto si riserva il diritto di conteggiare gli ordini annullati: dal 50% al 100% in caso di annullamento prima del ritiro dell’oggetto (minimo CHF 10) e al 100% in caso di annullamento dopo il ritiro dell’oggetto. Tutti i costi e le prestazioni supplementari derivanti dagli ordini impartiti sono a carico del mandante.
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7. Termini di reclamo
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I reclami per danni o beni mancanti devono avvenire immediatamente alla presenza del corriere al momento della consegna con iscrizione sul bollettino di consegna. Per danni non riconoscibili esternamente, i reclami devono pervenire per iscritto a veloporto entro 8 giorni dal momento della consegna dell’oggetto. Il corriere rifiuta ogni responsabilità se, a causa della forma, dello stato e delle dimensioni dell’oggetto da trasportare, non sia possibile la chiusura conforme del contenitore usuale di trasporto in bicicletta, o se l’oggetto da trasportare superi il volume di carico del suddetto contenitore.
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8. Prescrizione delle azioni di risarcimento
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Le azioni di risarcimento contro veloporto e la loro prescrizione sono disciplinate dagli articoli 452 e 454 del Codice svizzero delle Obbligazioni.
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9. Stipulazione di un’assicurazione di trasporto
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veloporto può, su espresso ordine e a spese del mandante, stipulare un’assicurazione complementare per i rischi di danni o smarrimenti non coperti da veloporto relativi agli oggetti trasportati (vedi sopra). Al momento dell’ordine, il mandante è tenuto a dare indicazioni precise sulla prestazione assicurativa desiderata. In caso di mancanza di tali indicazioni, veloporto stipulerà un’assicurazione di trasporto sulla base delle “Condizioni di assicurazione limitata” secondo l’art. 2 delle Condizioni generali per l’assicurazione di trasporto merci (ABTV 1988). Con riserva di rifiuto della richiesta da parte dell’assicuratore.
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10. Divieto di compensazione
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È esclusa la compensazione dei costi del danno con la tariffa pattuita per l’ordine di trasporto.
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11. Tariffe
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Per l'esecuzione dei servizi si applicano le tariffe in vigore al momento della conclusione del contratto. Prestazioni e prezzi non figuranti nelle tariffe ufficiali, saranno concordati singolarmente con il cliente. Le fatture devono essere saldate netto entro la fine del mese corrente. In caso di mora, veloporto chiederà un deposito da concordare con il cliente. Al cliente che desidera la fattura mensile in forma cartacea, sarà conteggiato un supplemento di CHF 10 per spese amministrative.
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12. Foro competente
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Unico foro competente per qualsiasi azione giudiziaria è Bellinzona.
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Bellinzona, 1° gennaio 2006
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veloporto di Edoardo Piazza
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